You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Decreto Dignità

Da EverybodyWiki Bios & Wiki.
Decreto Dignità
Titolo estesoLegge 9 agosto 2018, n. 96 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese."
StatoItalia Italia
Tipo leggeDecreto-legge convertito
LegislaturaXVIII
ProponenteGoverno Conte
SchieramentoM5S e Lega
Date fondamentali
Promulgazione9 agosto 2018
A firma diSergio Mattarella
Testo
Rimando al testoin Gazzetta Ufficiale

Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, conosciuto e definito anche come Decreto Dignità è un decreto-legge della Repubblica Italiana, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96[1].

Si tratta di uno dei primi provvedimenti del Governo Conte.

Contenuto[modifica]

Luigi Di Maio, principale promotore del decreto.

Il decreto legge contiene interventi in diversi ambiti.

Assunzioni under 35[modifica]

All'interno del decreto è stata inserita anche la proroga al 2019 e 2020 del bonus per le assunzioni stabili degli under 35 introdotto per il 2018 dall’ultima legge di Bilancio firmata dal Governo Gentiloni. L'esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è riconosciuto per massimo 3 anni e con un tetto di 3.000 euro su base annua. La misura prevede costi per 31,83 milioni di euro per il 2019, 111,52 milioni nel 2020, 162,62 milioni nel 2021, 134,02 milioni nel 2022, 54,32 milioni nel 2023, 3,23 milioni nel 2024. A queste somme si aggiungono altri 6,97 milioni nel 2019, 480mila euro nel 2020, 2,88 milioni nel 2021, 16,38 milioni nel 2022, 6,08 milioni nel 2023, 44,37 milioni nel 2024 e 46,8 milioni nel 2025. Tra le coperture previste dal governo, oltre a nuovi ritocchi al rialzo a partire dal 2019 del Preu, il prelievo sui giochi, ci sono maggiori entrate dovute al previsto aumento delle nuove assunzioni.[2][3]

Nuova disciplina dei voucher[modifica]

Durante l’esame in commissione è stata inserita all'interno del decreto la proposta di modifica che amplia la possibilità di ricorrere ai PrestO, i buoni per il pagamento del lavoro occasionale introdotti l’anno precedente dal governo Gentiloni al posto dei voucher: potranno essere usati da imprese agricole, strutture alberghiere e ricettive ed enti locali “con riferimento ad un arco temporale non superiore a 10 giorni” contro i tre giorni attuali. I nuovi voucher potranno essere utilizzati dagli alberghi e dalle strutture ricettive che hanno fino a 8 dipendenti e utilizzano i buoni lavoro per pagare le prestazioni rese da pensionati, studenti under 25, disoccupati e percettori del reddito di inclusione o di altre forme di sostegno al reddito.[4] La misura prevede poi che ” il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato decorsi 15 giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita è la procedura informatica e consolidate, per il tramite di qualsiasi sportello postale”.[2]

Contratti a termine[modifica]

Si interviene sui contratti a termine. Il decreto riduce a 12 mesi la durata massima dei contratti a tempo in assenza di una causale. Peraltro la stretta sui contratti in corso, stabilisce un altro emendamento, scatterà solo a novembre: fino al 31 ottobre 2018 si potranno applicare le regole precedenti. Non è chiaro, invece, se non venga toccato il limite massimo di durata di 36 mesi dei contratti complessivi con la medesima azienda, ma ogni rinnovo a partire dal secondo avrà un costo contributivo crescente dello 0,5%. Inoltre si stabilisce che le proroghe non potranno essere più di 4 (precedentemente si poteva arrivare fino a cinque). Viene anche aumentato a 270 giorni il termine per impugnarlo. si applicherà poi anche ai contratti a termine in somministrazione, gli ex interinali, e per la somministrazione fraudolenta arrivano multe di 20 euro al giorno. Un emendamento esclude colf e badanti dall'aggravio per evitare che i costi aggiuntivi ricadano sulle famiglie che fanno ricorso al lavoro domestico.

I contratti a tempo determinato, compresi quelli in somministrazione, non possono superare il 30% dei contratti a tempo indeterminato nella stessa azienda. Previste anche multe di 20 euro al giorno per la somministrazione fraudolenta e l'esclusione delle agenzie di Somministrazione dall'obbligo di indicare le causali per il rinnovo dei contratti a termine. I costi aggiuntivi applicati ai rinnovi (il già ricordato 0,5%) si applicheranno anche ai contratti a termine in somministrazione.[4]

Contratti in somministrazione[modifica]

È previsto l'esonero della disciplina dello stop&go, cioè l'interruzione tra un contratto a termine e un altro per il lavoro in somministrazione. I lavoratori portuali sono esclusi dalla stretta sui contratti di somministrazione che vengono così esonerati dai limiti posti ai contratti a termine (la previsione delle causali, il massimo di durata di 36 mesi e lo stop&go tra un rapporto a termine e un altro).[4]

Indennità di licenziamento[modifica]

Precedentemente la misura dell’indennità in caso di licenziamento illegittimo, con riferimento ai lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione dei nuovi contratti a tutele crescenti, correlata alla durata del rapporto di lavoro, con un costo certo e determinabile per l’azienda: due mensilità dell’ultimo stipendio per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità. L’entrata in vigore del decreto legge dignità ha elevato dal 14 luglio 2018 i limiti minimi e massimi dell’indennità a sei e a trentasei mensilità. con l’obiettivo di rendere più oneroso il licenziamento illegittimo per di datori di lavoro. Per i datori che non superano il requisito dimensionale di 15 dipendenti la misura dell’indennità viene portata a tre e a sei mensilità (per quest’ultimo limite massimo non vi è, dunque, una modifica rispetto alla norma introdotta con il contratto a tutele crescenti vigente dal 2015).

Anche l’offerta di conciliazione sarà più cara. A seguito di una modifica inserita nel corso della conversione in legge del decreto dignità sono stati pure rivisti al rialzo i limiti minimi e massimi dell’importo dell’indennità che il datore di lavoro deve inserire nell'eventuale offerta di conciliazione (di cui all’art. 6 del citato Dlgs. 23/2015) intesa ad evitare il giudizio relativo alla legittimità del licenziamento. L’offerta di conciliazione, in sostanza, consente al datore di lavoro di chiudere subito la partita sulla liceità o meno del licenziamento senza far perdere comunque al lavoratore il diritto alla naspi. La disciplina riguardante tale offerta contempla un’indennità di importo pari ad una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, ed in misura, in ogni caso, non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità. Il decreto eleva i limiti, rispettivamente, da due a tre e da diciotto a ventisette mensilità.

Resta fermo che, qualora il datore non superi il requisito dimensionale di 15 dipendenti, la misura dell’indennità è dimezzata e non può superare il limite di sei mensilità. Per i piccoli datori, dunque, la misura dell’offerta di conciliazione sarà pari a mezzo stipendio per ogni anno di servizio entro un minimo di 1,5 volte l’ultimo stipendio ed un massimo di sei volte (attualmente la forchetta oscilla da un minimo di una ad un massimo di sei mensilità).

Si intende che le somme offerte nell’ambito della conciliazione facoltativa hanno una disciplina molto favorevole, in quanto sono totalmente esenti da qualsiasi imposizione fiscale e contributiva e di conseguenza il loro importo netto si avvicina a quelle che si potrebbero conseguire in giudizio.[5]

Centri per l'impiego[modifica]

La quota delle assunzioni che le Regioni potranno fare nel triennio 2019-2021 sarà destinata al rafforzamento degli organici dei Centri per l'impiego, secondo modalità definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno. La norma non stanzia risorse poiché il rafforzamento dovrebbe avvenire all'interno dei vincoli dei piani assunzionali vigenti.[4]

Contrasto alle delocalizzazioni[modifica]

Alle aziende che hanno ricevuto aiuti di Stato che delocalizzano le attività prima che siano trascorsi dieci anni vengono date sanzioni da 2 a 4 volte il beneficio ricevuto. Previsto anche che lo stesso beneficio venga restituito con gli interessi maggiorati fino al 5%.[6] Andrà recuperato, con un meccanismo di recupero, anche l’iperammortamento in caso di delocalizzazione o cessione degli investimenti.

Tutela occupazione con aiuti di Stato[modifica]

Nel caso la concessione di aiuti di Stato preveda una valutazione dell’impatto occupazionale, i benefici vengono revocati in tutto o in parte a chi riduca “i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dall’aiuto nei dieci anni successivi alla data di conclusione dell’iniziativa”.

Contrasto alla ludopatia[modifica]

Nel documento è stato anche inserito un intervento per contrastare la ludopatia. Ovvero si prevede il blocco totale agli spot sul gioco d’azzardo, che dal 2019 scatterà anche per le sponsorizzazioni e “tutte le forme di comunicazione” comprese “citazioni visive ed acustiche e la sovrimpressione del nome, marchio, simboli”. A chi non rispetterà il divieto arriverà una sanzione del 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità” comunque di “importo minimo di 50.000 euro”. Gli incassi andranno al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico. Restano le sanzioni da 100.000 a 500.000 euro per chi viola il divieto durante spettacoli dedicati ai minori.

Inoltre sui “gratta e vinci” dovrà essere apposta la scritta indicante “nuoce alla salute” su almeno il 20% della superficie del biglietto.

Si prevede anche l’obbligo della tessera sanitaria per giocare con slot e vlt, come per l’acquisto delle sigarette ai distributori automatici. Previsto che dal 1 gennaio 2020 le macchinette che non hanno la possibilità di leggere la tessera sanitaria siano rimosse, pena una multa da 10mila euro ad apparecchio. Arriva poi il logo ‘no slot’ per esercizi pubblici e circoli privati che bandiscono le macchinette per il gioco d’azzardo. Tra le altre modifiche approvate anche una deroga per le collaborazioni dei volontari del soccorso alpino dalla disciplina del rapporto subordinato.[2]

Il ministro dell'Economia, d'intesa con il ministro della Salute, condurrà un costante monitoraggio dell'offerta di gioco, anche attraverso una banca dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione sul territorio, riferendo annualmente sui risultati.[4]

Occupazione nell'istruzione pubblica[modifica]

Nel decreto è prevista la proroga dei contratti fino a 30 giugno 2019 e un concorso straordinario per risolvere il problema delle maestre diplomate prima del 2001-2002. Verranno prorogati tutti i contratti fino al 2019 trasformando quelli a tempo indeterminato in contratti a termine fino al 30 giugno 2019 e prorogando chi aveva già il contratto a tempo determinato.

Si procederà poi, come da testo unico, all'immissione in ruolo: per il 50% dei posti vacanti attingendo alle graduatorie e per il restante 50% tramite concorso, attingendo prima alle graduatorie dei concorsi banditi nel 2016 e poi procedendo con concorso straordinario che verrà bandito nel 2018-2019. Il concorso è riservato ai diplomati magistrali e ai laureati in scienze della formazione primaria.[4]

Viene abrogato il tetto dei 36 mesi previsto per i contratti a termine dei docenti e del personale della scuola a partire dal settembre 2016.[4]

Il ministero dell'Istruzione potrà bandire un concorso per la scuola dell'infanzia e per la primaria aperto anche ai diplomati magistrali ante 2001/2002 e ai laureati in scienze della formazione primaria ma che hanno almeno due anni di servizio, anche non continuativo, negli ultimi otto. La selezione sarà aperta ai laureati in scienze della formazione primaria o un "titolo analogo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia".[4]

Redditometro e split payment[modifica]

Nel decreto è previsto il rinvio al primo gennaio 2019 dell’obbligo di fattura elettronica per l’acquisto di carburanti da parte delle partite Iva, che potranno mantenere fino a fine anno anche la carta carburante. La misura dovrebbe valere solo per la vendita al dettaglio e non per tutta la filiera (con un costo stimato tra i 30 e i 50 milioni di euro). Prevista anche l’abolizione del redditometro, visto l’uso “davvero limitato” dello strumento, e un rinvio al 31 dicembre dell’invio cumulato dei dati dello spesometro (la prossima scadenza sarebbe settembre).

Viene eliminato lo spesometro per i produttori agricoli assoggettati a regime Iva agevolato. La norma si rivolge ai produttori agricoli che hanno realizzato, o in caso di inizio di attività prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, e che sono esonerati dal versamento dell'Iva e da tutti gli obblighi documentali e contabili.[4]

Compensazione debiti/crediti della pubblica amministrazione[modifica]

Viene prorogata la norma sulla compensazione anche nel 2018 delle cartelle esattoriali in favore delle imprese e dei professionisti che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione. La norma estende la possibilità con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.[2]

Cancellazione normativa sulle SSDL[modifica]

Il decreto prevede la cancellazione della normativa, introdotta dal 1 gennaio 2018, riguardante l'introduzione della possibilità per le società dilettantistiche sportive di trasformarsi da società no-profit a Società Sportive Dilettantistiche Lucrative (SSDL).[7] Vengono inoltre abrogate le agevolazioni fiscali. Viene istituito un nuovo fondo, destinato a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, in cui confluiscono le risorse ottenute grazie alle norme contenute nel decreto legge. Infine viene ripristinata la normativa sull’uso e gestione di impianti sportivi, in vigore prima dell’entrata in vigore delle misure contenute nella legge di bilancio 2018.[6]

Obblighi ministeriali[modifica]

Il ministro del Lavoro riferirà annualmente al Parlamento sugli effetti occupazionali e finanziari delle nuove norme sul lavoro.[4]

Iter di approvazione[modifica]

Note[modifica]

  1. 1,0 1,1 Gazzetta Ufficiale, su www.gazzettaufficiale.it. URL consultato il 12 agosto 2018.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Dl Dignità, lavoratori a termine e somministrati non oltre il 30% del totale. Prorogato bonus per assumere under 35 - Il Fatto Quotidiano, in Il Fatto Quotidiano, 27 luglio 2018. URL consultato il 7 agosto 2018.
  3. Legge di Bilancio, sgravi per le assunzioni di under 35 solo nel 2018. Le coperture? Spalmate su 2019 e 2020 - Il Fatto Quotidiano, in Il Fatto Quotidiano, 16 ottobre 2017. URL consultato il 7 agosto 2018.
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 AGI - Agenzia Giornalistica Italia, Il Decreto Dignità è legge. Cosa cambia per i contratti di lavoro (e non solo), su Agi. URL consultato il 7 agosto 2018.
  5. Licenziamento illegittimo: quante mensilità spettano con il Decreto Dignità?, in lentepubblica, 6 agosto 2018. URL consultato il 7 agosto 2018.
  6. 6,0 6,1 Decreto Dignità, tutte le novità: dai paletti ai contratti a termine alle sanzioni per chi prende soldi pubblici e delocalizza - Il Fatto Quotidiano, in Il Fatto Quotidiano, 7 agosto 2018. URL consultato il 7 agosto 2018.
  7. Il nuovo governo fa un passo indietro sulle agevolazioni previste sull’ attività sportiva dilettantistica lucrativa, in Fisco e Tasse. URL consultato il 7 agosto 2018.

Altri progetti[modifica]

Collegamenti esterni[modifica]


Questo articolo wiki "Decreto Dignità" è da Wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Decreto Dignità.